Assegno maternità dei comuni

Pubblicato il 28 febbraio 2023 • Sociale

Per l'anno 2024 (per i parti avvenuti con decorrenza 1° gennaio 2024): sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.31  del 7 febbraio 2024, le rivalutazioni, per l'anno 2024 della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità. La modulistica è disponibile in questa pagina.
 
Per l'anno 2023 (per i parti avvenuti con decorrenza 1° gennaio 2023) la modulistica, da presentare entro 6 mesi dal parto, potrà essere richiesta agli uffici preposti .
 
 

COS’É

E’ un contributo economico che viene dato alle mamme per la nascita di un figlio o anche per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo. Il contributo è di massimo € 2.020,85 per il 2024. (€ 404,17 per 5 mesi).

CHI HA DIRITTO

L’assegno di maternità può essere chiesto dalla mamma del bimbo entro 6 mesi dalla data del parto, adozione o affidamento . La mamma deve avere inoltre il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui.

Ecco i requisiti che deve avere la mamma:

  • essere residente in Italia al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento pre-adottivo o in adozione senza affidamento;
  • essere residente nel Comune di Serravalle Pistoiese al momento della presentazione della domanda;

  • avere un ISEE 2024 uguale o inferiore a € 20.221,13; 

  • essere:
    - cittadina italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea;
    - cittadina non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
    - cittadina non comunitaria in possesso di regolare permesso di soggiorno;

  • essere in una di queste situazioni:

  • casalinga o disoccupata;

  • non aver ricevuto dall’INPS o dal datore di lavoro un contributo economico per la maternità;

  • percepire un trattamento previdenziale (astensione obbligatoria di maternità erogata dall'INPS o altro ente previdenziale) di importo inferiore a quello erogato dal Comune;

  • avere il figlio con il permesso/carta di soggiorno, o iscritto sul permesso/carta di soggiorno di uno dei genitori, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell’Unione Europea.

Bisogna possedere i requisiti al momento della presentazione della domanda, altrimenti non potrà essere accettata.

n.b. Ricorda di comunicare subito all’ufficio Servizi Sociali qualsiasi cambiamento delle propria situazione, come ad esempio se cambia l’indirizzo di residenza o l’IBAN.

QUANDO

La mamma deve presentare la domanda, tassativamente entro 6 mesi dalla data del parto, dell’adozione o dell’affidamento pre-adottivo.

CHI PAGA

L’assegno è pagato dall’Inps, in un’unica rata, dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento, generalmente entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria sulla regolarità della domanda

Il pagamento può essere fatto solo sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato alla mamma, come stabilito dal decreto legislativo 201/2011.

 

AVVERTENZE

Nei casi previsti dall’art. 11 del Decreto Ministeriale n. 452/00 l'assegno può essere richiesto anche da soggetti diversi dalla madre.

 

DOVE RIVOLGERSI

  • SEDE DI CASALGUIDI P.zza Gramsci 10

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Nei seguenti orari di apertura al pubblico:

martedì 15.00 – 17.00

giovedì 9.00 – 13.00

venerdì 9.00 – 13.00

  • Tramite PEC:

amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

  • Consegnando la domanda compilata in ogni sua parte con gli allegati all’ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico

Portando questi documenti:

  • fotocopia dell’ISEE da cui risulta la situazione economica del nucleo familiare;

  • Iban  (il conto corrente deve essere intestato o cointestato alla mamma);
    fotocopia del permesso di soggiorno, se sei cittadino non comunitario;

  • fotocopia del permesso di soggiorno del bambino, se non è nato in Italia;

  • fotocopia di un documento di identità e codice fiscale del/la dichiarante;

  • eventuale omologa di separazione in fotocopia;

  • eventuale sentenza del tribunale dei minori;

  • Da allegare se la richiedente beneficia di trattamenti previdenziali/economici di maternità obbligatoria inferiori a quelli stabiliti annualmente per l’assegno (se la richiedente quindi ha percepito meno dell’importo previsto dall’Assegno di Maternità di Base, riceverà la differenza tra l‘Assegno e quanto già percepito): Buste paga dei cinque mesi di astensione obbligatoria o altra documentazione utile.

 

PER INFORMAZIONI

Recapiti telefonici:

Tel. 0573/917434

Posta elettronica:

s.laveglia@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

 

Riferimenti normativi

D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 art. 74

D.M. n. 452 DEL 21/12/2000 art. 11

G.U. n. 31 del 07/02/2024

 

FAQ

Ecco alcune risposte utili alle vostre domande

1. Non ho un conto corrente, come faccio?

Se non vuoi aprire un conto corrente puoi richiedere presso Istituti Bancari o Postali una carta prepagata con IBAN.


Per importi superiori a € 1.000,00 la legge impone un pagamento con bonifico bancario (D.l. 201/2011).

 

2. L’ISEE non è scaduto ma la mia situazione familiare è cambiata perché ho partorito da qualche mese. Questo ISEE è valido per chiedere l’assegno di maternità?

No, devi presentare un ISEE con il nuovo nato.

 

3. Ho partorito due gemelli, l’assegno di maternità è doppio?

Sì.

 

4. Quanto tempo ho per fare la domanda di assegno per maternità?

Hai tempo 6 mesi dalla data del parto, dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Ad esempio se tuo figlio nasce (o l’hai adottato) il 25 gennaio hai tempo fino al 24 luglio per presentare la domanda. Il 25 luglio non potremo più accogliere la domanda per l’assegno di maternità.

 

5. Sono una mamma che ha adottato un bambino di 5 mesi, ho diritto all’assegno di maternità?

Sì, questo contributo è riservato anche alle mamme che adottano un bambino, indipendentemente dalla sua età. Resta il termine di 6 mesi dalla data dell’adozione.

 

6. Sono una mamma minorenne, ho diritto all’assegno di maternità?

Sì, la domanda la può presentare il padre maggiorenne.

È importante che:

    • se la madre minorenne è una cittadina extracomunitaria,  deve avere il permesso di soggiorno

    • il figlio deve essere riconosciuto dal padre

– il figlio  deve essere inserito nello stato di famiglia del padre

Se anche il padre è minorenne, la domanda potrà essere presentata dalla nonna o da un  legale rappresentante della mamma. Puoi presentare la domanda anche se sei una mamma che vivi da sola con tuo  figlio o tua figlia.

 

N.B. l’assegno sarà  intestato a chi presenta la domanda (Inps  n. 1183 del 23.12.2003).

 

7. Ho già fatto domanda allo Stato per l’assegno di maternità, posso chiederlo anche al Comune?

No, puoi farlo solo se l’INPS ha rifiutato la domanda.

 

Domanda per assegno di maternita 2024

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