Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Ultima modifica 1 agosto 2024

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, o legge sul “testamento biologico” o “biotestamento”, che mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, stabilendo che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata” ed ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può esprimere le proprie volontà attraverso apposite disposizioni, le DAT.

Cosa sono le DAT

Le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) sono disposizioni attraverso cui ogni cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non sia sottoposto a provvedimenti restrittivi della capacità di agire può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Sono esenti da obbligo di registrazione, da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Come rendere le DAT

Le DAT possono essere rese da ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito in forma autonoma adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte. Le DAT possono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata. In quest’ultimo caso, il testamento biologico è redatto autonomamente su carta semplice e deve essere sottoscritto dal disponente e dal fiduciario, se nominato; il predetto documento deve essere poi consegnato personalmente dal disponente all’Ufficio stato civile del Comune di residenza sottoscrivendolo davanti al medesimo. Il disponente deve anche affidare una copia delle DAT al fiduciario. L’incarico al fiduciario dovrà essere accettato e corredato da documento di riconoscimento in corso di validità,  può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che va comunicato al disponente. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario oppure il fiduciario abbia rinunciato all’incarico oppure sia deceduto o sia diventato incapace, le DAT mantengono la propria efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, qualora non vi sia un fiduciario, compete al Giudice Tutelare nominare un Amministratore di Sostegno, ai sensi del capo I – Titolo XII – Libro I del Codice civile.

Come depositare le DAT

L’art. 4 della legge n. 219/2017 prevede la possibilità che le DAT possano essere consegnate all’ufficiale dello stato civile del proprio Comune di residenza. L’Ufficiale di stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa rilasciata davanti al medesimo e non può partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a fornire informazioni o avvisi in merito al contenuto della medesima dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, annotarle in apposito Registro e conservarle in luogo sicuro. Il trasferimento ad altro Comune non comporta la cancellazione dal Registro.

Modalità di presentazione delle DAT

I cittadini maggiorenni residenti nel Comune possono, previo appuntamento, consegnare le proprie DAT all’Ufficio stato civile. All’appuntamento il disponente deve presentarsi personalmente munito di:

  • idoneo documento d’identità in corso di validità.

  • L’originale delle DAT, debitamente sottoscritto dal disponente e dal fiduciario, deve essere consegnato all’ufficiale dello stato civile incaricato al ritiro, unitamente a fotocopia dei documenti di identità in corso di validità dei medesimi

  • modulo “Consegna DAT”, debitamente compilato e firmato.

L'ufficiale di stato civile incaricato del ritiro non è in alcun modo responsabile, né obbligato a controllare il contenuto delle dichiarazioni rese. Il disponente deve avere cura di trattenere una copia delle DAT e di consegnarne un ulteriore esemplare all’eventuale fiduciario nominato. Le DAT consegnate sono registrate e numerate progressivamente nell’apposito ”Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”. Il numero di registrazione è riportato nell’apposito modulo di consegna di cui copia viene rilasciata al disponente. Le DAT sono ritirate e conservate presso l'Ufficio stato civile.

Costo del servizio

Il servizio è totalmente gratuito.

Informazioni utili

Le DAT sono modificabili e revocabili in ogni momento, nelle stesse forme in cui sono state rese.

Normativa di riferimento

Link utili

Ministero della Salute – Disposizioni Anticipate di trattamento

Unità organizzativa responsabile

U.O. Servizi al Cittadino

Mod. 1 – Modulo Presentazione DAT
22-02-2023

Allegato 1,019.96 KB formato pdf


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