Dichiarazione di nascita
Ultima modifica 1 agosto 2024
La dichiarazione di nascita permette l’iscrizione del neonato nei registri di nascita e nell’anagrafe della popolazione residente oltre all’attribuzione del nome e del cognome.
Cos'è
Subito dopo la nascita il bambino va inserito nell’anagrafe dello stato civile: in Italia la dichiarazione di nascita è obbligatoria, perché permette di provare l’esistenza di una persona, di stabilire la sua identità e di inserirla in un nucleo familiare.
La dichiarazione di nascita può essere effettuata direttamente presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il parto, entro tre giorni dalla nascita; in alternativa, entro dieci giorni dall’evento, ci si può rivolgere all’ufficio di stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita oppure in quello in cui risiedono i genitori del bambino.
A chi si rivolge
I destinatari del servizio sono:
- Entrambi i genitori o uno di essi
- Un procuratore speciale
- Il medico, l’ostetrica, o chiunque abbia assistito al parto
Per i genitori coniugati la dichiarazione può essere resa indifferentemente dal padre o dalla madre.
Per i genitori non coniugati la dichiarazione di nascita deve essere presentata congiuntamente da entrambi i genitori e comporta anche il riconoscimento del neonato.
In caso di riconoscimento effettuato da un solo genitore, dovrà essere il singolo a presentarsi dinanzi all’ufficiale di stato civile.
Anche i genitori stranieri, che non hanno residenza legale in Italia, devono effettuare comunque la dichiarazione di nascita.
La dichiarazione di nascita può essere presentata al Comune di Serravalle Pistoiese se il bambino è nato a Serravalle Pistoiese oppure se vi risiede almeno uno dei due genitori.
Come fare
Il dichiarante può presentare la dichiarazione di nascita all'ufficio Stato civile.
Il nome da imporre al nuovo nato deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre.
Per quanto riguarda il cognome:
- il figlio nato da genitori coniugati o non coniugati (di cui almeno uno è italiano) assume il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato. Gli stessi genitori inoltre possono decidere, sempre in accordo, di attribuire il cognome di uno solo di loro due: solo il cognome paterno ma anche solo il cognome materno. La scelta condivisa dunque può essere tra: doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti; solo cognome paterno; solo cognome materno.
- In caso di figlio nato da genitori stranieri, per l’attribuzione del cognome si deve osservare la normativa del paese di appartenenza. Se dovessero presentarsi delle difficoltà si ricorre all’applicazione del diritto italiano.
Cosa serve
- un valido documento di riconoscimento di chi presenta la dichiarazione
- l’attestazione di avvenuta nascita rilasciata dal personale medico presente al parto, oppure la dichiarazione sostitutiva di certificazione se il parto è avvenuto senza assistenza di personale sanitario
Cosa si ottiene
La dichiarazione di nascita permette l’attribuzione di nome, cognome e l’iscrizione del neonato nei registri di nascita e nell’anagrafe della popolazione residente.
L'iscrizione anagrafica del nato, indipendentemente dal luogo di registrazione della nascita, verrà effettuata sempre nel comune di residenza della madre.
Procedure collegate all'esito
All’atto dell'iscrizione nei registri di nascita viene attribuito il codice fiscale del neonato.
Costi
La presentazione della dichiarazione è completamente gratuita.