Descrizione
È considerata propaganda elettorale la propaganda politica effettuata da chiunque (partiti, associazioni, persone partecipanti e non partecipanti alla competizione) nei trenta giorni antecedenti la consultazione.
L'esercizio della propaganda elettorale è regolamentato dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 come successivamente modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130 e che altre norme sono previste dal D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni e dalle leggi 10 dicembre 1993 n. 515, 22 febbraio 2000 n. 28, 27 dicembre 2013 n. 147 e, da ultimo, da Provvedimenti della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dalle Deliberazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recanti “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione”.
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Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2025, 12:53