Whistleblowing - Segnalazioni di condotte illecite

Ultima modifica 26 ottobre 2023

Contesto Normativo

L’introduzione nell’ordinamento nazionale di un’adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro e prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) ratificate dall’Italia, oltre che in raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione) ha recepito tali sollecitazioni, sia pure limitatamente all’ambito della pubblica amministrazione, con la disposizione dell’art. 1, co. 51, che introduce l’art. 54- bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevedendo che: «fuori dei casi di responsabilita a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorita giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».

La stessa norma disciplina, poi, nei successivi commi, il tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari, il controllo che il Dipartimento della funzione pubblica deve esercitare su eventuali procedimenti disciplinari discriminatori, la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA), riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge che, quindi, le amministrazioni pubbliche devono porre in essere ed attuare.

Nello specifico, il Piano prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 siano tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all’art. 54-bis del predetto decreto. L’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell’ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestivita.

L'ANAC con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" ha fornito gli orientamenti applicativi delle disposizioni in questione.

Legge 30 novembre 2017 n. 179: disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Delibera ANAC numero 469 del 9 giugno 2021: Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing).

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Chi può effettuare la segnalazione

  • Tutti i dipendenti del Comune di Serravalle Pistoiese con un qualsiasi contratto di lavoro in essere;
  • I collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
  • I volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o  rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
  • I dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici  nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti in cui è coinvolto o che riguardino Comune di Serravalle Pistoiese.

Oggetto della segnalazione

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Comune di Serravalle Pistoiese.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Sono meritevoli di segnalazione, invece,  tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne deviino gli scopi o che minino il corretto agire del Comune di Serravalle Pistoiese e che si configurano come: 

  • Violazioni del diritto nazionale;
  • Illeciti civili;
  • Illeciti amministrativi;
  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
  • Illeciti penali;
  • Illeciti contabili;
  • Irregolarità;
  • Violazioni del diritto dell’UE;
  • Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Come presentare la segnalazione

È possibile utilizzare la piattaforma dedicata che consente la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione.

Accesso alla piattaforma anticorruzione con identità certificata attraverso SPID

https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=CE6VRU&dipendente=1

Una volta effettuata la segnalazione, la piattaforma in uso rilascia un codice che permette al segnalante di verificare lo stato della pratica, riscontrando eventuali richieste di chiarimenti, anche inviando documenti o informazioni utili, nonché di conoscere l’esito della segnalazione.

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati Guida per i titolari del trattamento dei dati che utilizzano la piattaforma di Whistleblowing
03-10-2023

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