Informativa I.M.U. - T.A.S.I. - Acconto anno 2019 - Calcolo on-line

Pubblicato il 1 gennaio 2019 • Tributi

Si ricorda che entro il prossimo 17 giugno 2019 (cadendo il 16 giugno di domenica) dovrà essere effettuato il pagamento della prima rata IMU e TASI in acconto per l’anno 2019.

CALCOLO I.M.U. ON-LINE
Per aiutare i contribuenti nel calcolo dell’Imposta da versare oltre che nella compilazione e stampa del modello F24, è disponibile un calcolatore IUC on-line:
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=I660

La Legge di Stabilità 2019 Legge 145/2018, non ha introdotto novità in materia di IMU e TASI e pertanto resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito.
Questa amministrazione con delibere: C.C. nr. 14 e C.C. nr. 15 del  19.03.2019 ha confermato, per l'anno 2019, le stesse aliquote e detrazioni applicate per l'anno 2018, rispettivamente dell'IMU e della TASI.
Con determina nr. 314 del 20.05.2019 sono stati aggiornati i valori di stima delle aree edificabili per l'anno 2019

 

ALIQUOTE IMU 2019
 

ALIQUOTA DI BASE 0,96%
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO CAT. A/1, A/8, e A/9 E RELATIVE PERTINENZE 0,50% con detrazione € 300,00
ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LA UTLIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7) 0,50%
ALIQUOTA PER FABBRICATI DI CATEGORIA “A”  (ESCLUSO A/10) SFITTI A DISPOSIZIONE 1,06%
ALIQUOTA PER IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO 0,96%
ALIQUOTA PER IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGETTI PASSIVI I.R.E.S. 0,96%
TERRENI AGRICOLI 0,96%

 

ALIQUOTE TASI 2019

ALIQUOTA BASE  da applicare a tutte le fattispecie imponibili, ivi comprese le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati di cat. “A” (escluso A/10) sfitti a disposizione, dando atto delle esclusioni disposte dall'art. 1 comma 14 della Legge 28.12.2015 nr. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilate e terreni agricoli) ; 0,10%

Pertanto anche nell'anno 2019 continuano ad applicarsi le novità intervenute nel 2016 alla disciplina IMU e TASI, disposte dalla Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) che si riepilogano di seguito:

  • ESENZIONI DALL’IMU E DALLA TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze (fino ad un massimo di tre ma di categoria diversa) ad esclusione degli immobili di categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
    E’ stata abolita anche la TASI dovuta dagli occupanti/inquilini nella misura dell'20% solo se questi ultimi detengono l'unità immobiliare ad uso abitativo  e vi hanno trasferito la residenza. I proprietari di tali immobili versano la TASI nella misura dell'80% dell'importo;
  • RIDUZIONE ALLA METÀ DELL’IMU PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO TRA GENITORI E FIGLI. Le condizioni per usufruire della agevolazione sono:
  1.  Il comodato può intercorrere solo tra parenti in linea retta entro il primo grado;
  2.  il soggetto che riceve l’immobile lo deve utilizzare come abitazione principale (quest’ultima, ai fini IMU e TASI, è individuata come l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente);
  3. l’abitazione data in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
  4. il contratto di comodato deve essere registrato;
  5.  il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (è comunque ammesso che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). In merito alla previsione di possesso di un solo “immobile” il Ministero dell’Economia e Finanze, con la risoluzione n° 1/DF del 17.2.2016, ha precisato che essa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. Quindi il possesso di altri immobili che non siano destinati ad uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione in questione;
  6.  il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  7.  Ai fini dell'applicazione della agevolazione il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU-TASI (la cui presentazione deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposizione).

Dal 2019 il beneficio suddetto è stato esteso al coniuge del comodatario deceduto, in presenza di figli minori (art. 1, comma 1092, della legge 30.12.2018 n° 145).

  • RIDUZIONE DEL 25% DELL’IMU DOVUTE SULLE UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE A CANONE CONCORDATO. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU e la TASI, determinate applicando l'aliquota stabilita dal comune, sono ridotte al 75 per cento.
  • ESENZIONE DALL’IMU DEI TERRENI AGRICOLI MONTANI E DI QUELLI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI. A decorrere dall'anno 2016 l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ubicati in zona montana si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Tali criteri classificano Serravalle Pistoiese come comune parzialmente montano, si rimanda a
    https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/6836/allegati/Sito Web/Tutte le pagine/tributi/terreni-esenti-imu.pdf
    per l’individuazione dell’assoggettabilità o meno dei terrini all’IMU.
    Sono inoltre esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Cliccando sul seguente link http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019/?comune=I660 è disponibile un sistema di calcolo per l'acconto 2019 con la compilazione e la stampa del modello F24. I cittadini che hanno difficoltà con le procedure informatiche potranno rivolgersi a questo ufficio che da lunedì 3 a venerdì 14 giugno effettuerà il seguente orario:
alla sede del palazzo comunale di Serravalle Pistoiese,

  • tutte le mattine escluso il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
  • martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00

alla sede distaccata del palazzo comunale di Casalguidi,

  • martedì 4 giugno e martedì 11 giugno dalle ore 15,00 alle ore 17,00
  • giovedì 6 giugno e  giovedì  13 giugno dalle ore  9,00 alle ore 13,00

Per ogni ulteriore informazione potete contattare telefonicamente l’Ufficio Tributi ai numeri  0573 917219 – 0573 917243 -  0573 917211

 

Determinazione n.314 del 20-05-2019 - Valori aree fabbricabili

Allegato 157.54 KB formato PDF

Identificativi catastali dei terreni soggetti al pagamento dell’I.M.U.

Allegato 16.77 KB formato pdf

Informativa IMU TASI - Acconto anno 2019

Allegato 79.22 KB formato pdf


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