I.M.U. - Saldo anno 2022 - Calcolo on-line

Pubblicato il 1 gennaio 2022 • Tributi

Si ricorda che entro il prossimo 16 Dicembre dovrà essere effettuato il pagamento della rata saldo IMU per l'anno 2022.

CALCOLO I.M.U. ON-LINE
Per aiutare i contribuenti nel calcolo dell’Imposta da versare oltre che nella compilazione e stampa del modello F24, è disponibile un calcolatore IUC on-line:
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=I660

A decorrere dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, istituita e disciplinata dall'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge nr. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

Questa amministrazione con delibera C.C. nr. 8 del 14/03/2022 ha confermato per l'anno 2022 le aliquote dell'anno 2021 che sono le seguenti :

 

ALIQUOTE IMU 2022
 

  • ALIQUOTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE A/1, A/8, A/9 E PER LE RELATIVE PERTINENZE - 0,60 % con detrazione di € 200,00
  • ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7) - 0,60 %
  • Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale - 0,10 %
  • Aliquota per i terreni agricoli - 0,96 %
  • Aliquota per le aree fabbricabili - 1,06 %
  • Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - 1,06 %
  • Aliquota di base per tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate categorie - 1,06 %

Di seguito si riportano alcune informazioni.

 

RIDUZIONE ALLA METÀ DELL’IMU PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO TRA GENITORI E FIGLI.  

Le condizioni per usufruire della agevolazione sono:

  1. il comodato può intercorrere solo tra parenti in linea retta entro il primo grado;
  2. il soggetto che riceve l’immobile lo deve utilizzare come abitazione principale (quest’ultima, ai fini IMU e TASI, è individuata come l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente);
  3. l’abitazione data in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
  4. il contratto di comodato deve essere registrato;
  5. il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (è comunque ammesso che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). In merito alla previsione di possesso di un solo “immobile” il Ministero dell’Economia e Finanze, con la risoluzione n° 1/DF del 17.2.2016, ha precisato che essa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. Quindi il possesso di altri immobili che non siano destinati ad uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione in questione;
  6. il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  7. ai fini dell'applicazione della agevolazione il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU-TASI (la cui presentazione deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposizione).Dal 2019 il beneficio suddetto è stato esteso al coniuge del comodatario deceduto, in presenza di figli minori (art. 1, comma 1092, della legge 30.12.2018 n° 145).

Dal 2019 il beneficio suddetto è stato esteso al coniuge del comodatario deceduto, in presenza di figli minori (art. 1, comma 1092, della legge 30.12.2018 n° 145).

 

RIDUZIONE DEL 25% DELL’IMU DOVUTE SULLE UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE A CANONE CONCORDATO. 
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU e la TASI, determinate applicando l'aliquota stabilita dal comune, sono ridotte al 75 per cento.

 

ESENZIONE DALL’IMU DEI TERRENI AGRICOLI MONTANI E DI QUELLI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI. 
A decorrere dall'anno 2016 l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ubicati in zona montana si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Tali criteri classificano Serravalle Pistoiese come comune parzialmente montano.

Per l’individuazione dell’assoggettabilità o meno dei terreni all’IMU.

https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/6836/allegati/Sito Web/Tutte le pagine/tributi/terreni-esenti-imu.pdf      

Sono inoltre esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

 

INTRODUZIONE, GIA' DALL'ANNO 2020, DELLA FIGURA “GENITORE ASSEGNATARIO” (in luogo dell’ex coniuge).
E’ stata prevista l’assimilazione all’abitazione principale della “casa famigliare” assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Si chiarisce quindi che la soggettività passiva dell’assegnatario opera solo se ci sono figli minori affidati. In caso contrario la soggettività segue i criteri ordinari.

EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

NOVITA' 2022

PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO (art. 1 comma 743 Legge 234/2021)
Limitatamente all’anno 2022 è ridotta al 37,5% l’IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all’estero che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazione con l’Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 tale riduzione sale al 62,50%.

Per usufruire tale agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2022 (scadenza 30/06/2023).

 

FABBRICATI MERCE (art. 1 comma 751 Legge 160/2019)
A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano locati.
 

Per usufruire tale agevolazione è necessario presentare la dichiarazione IMU 2022 (scadenza 30.06.2023).

 

DENOMINAZIONE CODICE TRIBUTO IMU Codice quota Comune Codice quota Stato
Abitazione principale (cat. A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze (cat. C/2 - C/6 - C/7) 3912 /
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 /
Terreni agricoli 3914 /
Aree Fabbricabili 3916 /
Altri Fabbricati 3918 /
Fabbricati ad uso produttivo - cat. D 3930 3925
Fabbricati (merce) costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 3939 /

 

Il codice catastale del Comune di Serravalle Pistoiese è  I660 .

Cliccando sul seguente link https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=I660 è disponibile un sistema di calcolo per l'acconto 2021 con la compilazione e la stampa del modello F24. Si ricorda che l'applicativo è uno strumento di autoliquidazione e non pregiudica l'attività di verifica ed accertamento da parte dell'Ufficio Tributi.

Per motivi precauzionali legati all'emergenza sanitaria Covid-19, al fine di tutelare tutti i cittadini e gli operatori nel rispetto dei vari D.P.C.M. approvati, si comunica che il consueto "sportello IMU" non verrà effettuato.

I cittadini potranno richiedere informazioni e chiarimenti telefonando all'Ufficio Tributi ai seguenti numeri:

0573 / 917243 (Marco)  -  0573 / 917219 (Tiziana) ; oppure scrivendo una mail al seguente indirizzo :

tributi@comune.serravalle-pistoiese.pt.it


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