I.M.U. - Saldo anno 2021 - Calcolo on-line

Pubblicato il 1 gennaio 2021 • Tributi

Si ricorda che entro il prossimo 16 Dicembre dovrà essere effettuato il pagamento della rata saldo IMU per l'anno 2021.

CALCOLO I.M.U. ON-LINE
Per aiutare i contribuenti nel calcolo dell’Imposta da versare oltre che nella compilazione e stampa del modello F24, è disponibile un calcolatore IUC on-line:
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=I660

A decorrere dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, istituita e disciplinata dall'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge nr. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

A differenza del 2020 (dove per Legge si pagava in acconto il 50% di quanto versato nel 2019 come I.M.U. - T.A.S.I.) le rate sono gestite in base ai semestri. Quindi un immobile presente da Marzo si paga per nr. 4 mesi in acconto e per nr. 6 mesi a saldo.

Questa amministrazione con delibera C.C. nr. 8 del 30.03.2021 ha confermato per l'anno 2021 le aliquote dell'anno 2020 che sono le seguenti :

 

ALIQUOTE IMU 2021
 

  • ALIQUOTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE A/1, A/8, A/9 E PER LE RELATIVE PERTINENZE - 0,60 % con detrazione di € 200,00
  • ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7) - 0,60 %
  • Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (così detti beni-merce) - 0,10 %
  • Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale - 0,10 %
  • Aliquota per i terreni agricoli - 0,96 %
  • Aliquota per le aree fabbricabili - 1,06 %
  • Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - 1,06 %
  • Aliquota di base per tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate categorie - 1,06 %

Con determina nr. 347 del 03.07.2020 sono stati aggiornati i valori di stima delle aree edificabili per l'anno 2020.

Di seguito si riportano alcune informazioni.

 

RIDUZIONE ALLA METÀ DELL’IMU PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO TRA GENITORI E FIGLI.  

Le condizioni per usufruire della agevolazione sono:

  1. il comodato può intercorrere solo tra parenti in linea retta entro il primo grado;
  2. il soggetto che riceve l’immobile lo deve utilizzare come abitazione principale (quest’ultima, ai fini IMU e TASI, è individuata come l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente);
  3. l’abitazione data in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
  4. il contratto di comodato deve essere registrato;
  5. il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (è comunque ammesso che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). In merito alla previsione di possesso di un solo “immobile” il Ministero dell’Economia e Finanze, con la risoluzione n° 1/DF del 17.2.2016, ha precisato che essa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. Quindi il possesso di altri immobili che non siano destinati ad uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione in questione;
  6. il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  7. ai fini dell'applicazione della agevolazione il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU-TASI (la cui presentazione deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposizione).Dal 2019 il beneficio suddetto è stato esteso al coniuge del comodatario deceduto, in presenza di figli minori (art. 1, comma 1092, della legge 30.12.2018 n° 145).

Dal 2019 il beneficio suddetto è stato esteso al coniuge del comodatario deceduto, in presenza di figli minori (art. 1, comma 1092, della legge 30.12.2018 n° 145).

 

RIDUZIONE DEL 25% DELL’IMU DOVUTE SULLE UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE A CANONE CONCORDATO. 
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU e la TASI, determinate applicando l'aliquota stabilita dal comune, sono ridotte al 75 per cento.

 

ESENZIONE DALL’IMU DEI TERRENI AGRICOLI MONTANI E DI QUELLI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI. 
A decorrere dall'anno 2016 l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ubicati in zona montana si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Tali criteri classificano Serravalle Pistoiese come comune parzialmente montano.

Per l’individuazione dell’assoggettabilità o meno dei terreni all’IMU.

https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/6836/allegati/Sito Web/Tutte le pagine/tributi/terreni-esenti-imu.pdf   

Sono inoltre esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

 

INTRODUZIONE, GIA' DALL'ANNO 2020, DELLA FIGURA “GENITORE ASSEGNATARIO” (in luogo dell’ex coniuge).
E’ stata prevista l’assimilazione all’abitazione principale della “casa famigliare” assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Si chiarisce quindi che la soggettività passiva dell’assegnatario opera solo se ci sono figli minori affidati. In caso contrario la soggettività segue i criteri ordinari.

 

ELIMINAZIONE DELL’EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER ABITAZIONE POSSEDUTA DA ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.) PENSIONATI. Dal 2020, per i pensionati iscritti all’A.I.R.E., non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.

 

EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanete, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

RIDUZIONE DEL 50% DELL'IMU PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO TITOLARI DI PENSIONE IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L'ITALIA. 
L'agevolazione vale per una sola unità abitativa situata in Italia, purchè non locata o concessa in comodato.  

 

 

DENOMINAZIONE CODICE TRIBUTO IMU Codice quota Comune Codice quota Stato
Abitazione principale (cat. A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze (cat. C/2 - C/6 - C/7) 3912 /
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 /
Terreni agricoli 3914 /
Aree Fabbricabili 3916 /
Altri Fabbricati 3918 /
Fabbricati ad uso produttivo - cat. D 3930 3925
Fabbricati (merce) costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 3939 /

 

Il codice catastale del Comune di Serravalle Pistoiese è  I660 .

Cliccando sul seguente link https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=I660 è disponibile un sistema di calcolo per l'acconto 2021 con la compilazione e la stampa del modello F24. Si ricorda che l'applicativo è uno strumento di autoliquidazione e non pregiudica l'attività di verifica ed accertamento da parte dell'Ufficio Tributi.

Per motivi precauzionali legati all'emergenza sanitaria Covid-19, al fine di tutelare tutti i cittadini e gli operatori nel rispetto dei vari D.P.C.M. approvati, si comunica che il consueto "sportello IMU" non verrà effettuato.

I cittadini potranno richiedere informazioni e chiarimenti telefonando all'Ufficio Tributi ai seguenti numeri:

0573 / 917243 (Marco)  -  0573 / 917219 (Tiziana) ; oppure scrivendo una mail al seguente indirizzo :

tributi@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Delibera C.C. nr. 8 del 30.03.2021

Allegato 155.18 KB formato pdf

Determina nr. 280 aggiornamento valore aree fabbricabili 2021

Allegato 257.74 KB formato pdf

Terreni soggetti a IMU

Allegato 16.55 KB formato pdf


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