Il Comune di Serravalle Pistoiese informa che il saldo relativo alla TASI e all'IMU deve essere versato entro il 16 dicembre 2015.
Per informazioni potete contattare telefonicamente l’Ufficio Tributi ai numeri: 0573 917219 - 0573 917211 - 0573917243
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CALCOLO I.U.C. (T.A.S.I. - I.M.U.) ON-LINE Per aiutare i contribuenti nel calcolo dell’Imposta da versare oltre che nella compilazione e stampa del modello F24, è disponibile un calcolatore IUC on-line: http://www.riscotel.it/calcoloiuc2015/?comune=I660 [2] |
INFORMATIVA T.A.S.I. – SALDO ANNO 2015
L’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall’1/1/2014, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) di cui la Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) rappresenta la componente riferita ai servizi. La tassa è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.
Il Comune di Serravalle Pistoiese con Del. C. C. n. 36 del 30/07/2015 ha confermato per l'anno 2015 le stesse aliquote e detrazioni operanti nel 2014.
ALIQUOTE
- Aliquota del 3,3 per mille alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate per legge con le seguenti detrazioni d’imposta per scaglioni di rendita catastale:
Fasce di rendita catastale dell'abitazione e della pertinenza (in Euro) |
Importo detrazione
|
Da 0 a 200 |
€ 110,00 |
da 201 a 250 |
€ 130,00 |
da 251 a 300 |
€ 160,00 |
da 301 a 350 |
€ 185,00 |
da 351 a 400 |
€ 195,00 |
da 401 a 450 |
€ 180,00 |
da 451 a 500 |
€ 165,00 |
da 501 a 550 |
€ 150,00 |
da 551 a 600 |
€ 135,00 |
da 601 a 650 |
€ 120,00 |
da 651 a 700 |
€ 105,00 |
da 701 a 750 |
€ 90,00 |
da 751 a 800 |
€ 75,00 |
da 801 a 850 |
€ 60,00 |
da 851 a 900 |
€ 45,00 |
da 901 a 950 |
€ 35,00 |
da 951 a 1000 |
€ 20,00 |
- Aliquota del 1,00 per mille a tutte le altre fattispecie imponibili ivi comprese le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ad esclusione dei fabbricati di cat. A (escluso A10) sfitti e/o a disposizione.-
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell’imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” e cioè:
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 % ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge 23/12/96, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A (abitazioni di vario tipo) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria catastale A/10; |
160 |
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (collegi, convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari); |
140 |
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni); |
80 |
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); |
80 |
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ospedali), esclusa la categoria catastale D/5; |
65 |
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). |
55 |
Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata considerando il valore venale in Comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque non inferiore ai valori di stima deliberati dall’Amministrazione Comunale ai fini IMU.
Con delibera C.C. nr. 14 del 08-04-2015 il Comune ha adottato la Variante Organica al Regolamento Urbanistico. La zonizzazione operata dal nuovo RU risulta modificata rispetto a quella del precedente, per quanto riguarda le aree a edificazione residenziale. Per informazioni in merito a tali novità rivolgersi all'Ufficio Pianificazione Territorio e S.U.E. del Comune.
Con delibera G.C n.71 del 30/05/2015 questa Amministrazione Comunale ha modificato la stima delle aree fabbricabili ai fini dell'IMU e della TASI ed ha aggiornato i valori per l'anno 2015 (testo delibera in allegato in questa pagina).
VERSAMENTO
Il versamento della T.A.S.I. è in autoliquidazione, quindi al contribuente non verrà inviato alcun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo stesso utente che dovrà provvedere alla compilazione del modello F24. Sul sito istituzionale dell'Ente è a disposizione di tutti i contribuenti un programma per il calcolo della T.A.S.I. Il versamento a saldo della tassa deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2015 con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
CODICE CATASTALE ENTE I660
L’importo minimo al disotto del quale non è dovuto il versamento è 10 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta annuale complessivamente dovuta.-
Per il calcolo dell’importo l’Amministrazione Comunale mette a disposizione di tutti i contribuenti un servizio gratuito di consulenza, calcolo e stampa del modello F24 per il pagamento. Coloro che intendono usufruire del suddetto servizio dovranno presentarsi all'Ufficio Tributi con i dati catastali degli immobili (visura catastale aggiornata, atto di compravendita, o altro documento dal quale risulti la rendita catastale del fabbricato), conteggio e copia del versamento effettuato in acconto. Queste le sedi, i giorni e gli orari dell'Ufficio tributi:
Per ogni ulteriore informazione potete contattare telefonicamente l’Ufficio Tributi ai numeri 0573 917243 – 0573 917219 - 0573 917211
INFORMATIVA I. M. U. - SALDO ANNO 2015
L’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall’1/1/2014, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) di cui l’imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e art. 2 del D.L. n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013. Detta disciplina è integrata dal Regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con delibera Consiglio Comunale nr. 27 del 21.05.2014.- Con il nuovo regolamento comunale viene assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita in catasto non eccedente il valore di € 500,00. Nel caso di immobili con rendita catastale superiore a € 500,00 la quota eccedente sarà soggetta al pagamento dell’IMU e l’aliquota da utilizzare per il calcolo dell’imposta dovuta sarà quella deliberata per l’abitazione principale (senza detrazione).
E’ assimilata ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.-
L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree Edificabili e terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ad eccezione di:
IL SALDO DA VERSARE ENTRO IL 16/12/2015
Il Comune di Serravalle Pistoiese con Del. C. C. n. 35 del 30/07/2015 ha confermato per l'anno 2015 le stesse aliquote e detrazioni operanti nel 2014.
Aliquota di base |
9,60 per mille |
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze Per abitazione principale si intende una sola unità immobiliare nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) ed il proprio nucleo familiare, ha la dimora abituale e la propria residenza anagrafica, in conformità alle risultanze anagrafiche. Detrazione per abitazione principale |
5,00 per mille
€ 300,00 |
Aliquota per fabbricati di categoria “A” (escluso A/10) sfitti e/o a disposizione |
10,60 per mille |
Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario |
9,60 per mille |
Aliquota per immobili posseduti da soggetti passivi I.R.E.S. |
9,60 per mille |
BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 % ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge 23/12/96, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A (abitazioni di vario tipo) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria catastale A/10; |
160 |
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (collegi, convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari); |
140 |
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni); |
80 |
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); |
80 |
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ospedali), esclusa la categoria catastale D/5; |
65 |
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). |
55 |
Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal valore ottenuto moltiplicando il reddito dominicale (risultante in catasto alla data del 1° gennaio di ogni anno ) rivalutato del 25%, per i seguenti moltiplicatori:
In merito ai terreni ex- montani, si ricorda che dall'anno 2014 il Comune di Serravalle Pistoiese rientra tra i comuni non montani e pertanto tutti i terreni del territorio di Serravalle Piatoiese, da chiunque posseduti, a partire dallo 01.01.2014 sono soggetti al pagamento dell'IMU a prescindere dalla loro ubicazione.
Per le aree fabbricabilila base imponibile è determinata considerando il valore venale in Comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque non inferiore ai valori di stima deliberati dall’Amministrazione Comunale.
Con delibera C.C. nr. 14 del 08-04-2015 il Comune ha adottato la Variante Organica al Regolamento Urbanistico. La zonizzazione operata dal nuovo RU risulta modificata rispetto a quella del precedente, per quanto riguarda le aree a edificazione residenziale. Per informazioni in merito a tali novità rivolgersi all'Ufficio Pianificazione Territorio e S.U.E. del Comune.
Con delibera G.C n.71 del 30/05/2015 questa Amministrazione Comunale ha modificato la stima delle aree fabbricabili ai fini dell'IMU e della TASI ed ha aggiornato i valori per l'anno 2015 (testo delibera in allegato in questa pagina).
Per i fabbricati di interesse storico o artisticodi cui all’art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004, nr. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le previste condizioni accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del contribuente, la base imponibile è ridotta del 50%
DETRAZIONE
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 300,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
VERSAMENTI
Il versamento in acconto dell’imposta deve essere effettuato con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
La ripartizione dell’imposta da versare fra Stato e Comune deve essere effettuata esclusivamente per immobili accatastati nella categoria “D”, utilizzando i seguenti codici:
CODICE CATASTALE ENTE I660
L’importo minimo al disotto del quale non è dovuto il versamento è 10 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta annuale complessivamente dovuta.-
Per il calcolo dell’importo l’Amministrazione Comunale mette a disposizione di tutti i contribuenti un servizio gratuito di consulenza, calcolo e stampa del modello F24 per il pagamento. Coloro che intendono usufruire del suddetto servizio dovranno presentarsi all'Ufficio Tributi con i dati catastali degli immobili (visura catastale aggiornata, atto di compravendita, o altro documento dal quale risulti la rendita catastale del fabbricato), conteggio e copia del versamento effettuato in acconto. Queste le sedi, i giorni e gli orari dell'Ufficio tributi:
Per ogni ulteriore informazione potete contattare telefonicamente l’Ufficio Tributi ai numeri 0573 917243 - 0573 917219 – 0573 917211
In allegato le due informative con tutti i dettagli.
Allegato | Dimensione |
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Delibera di Giunta n71 del 30052015.pdf [3] | 114.39 KB |
Collegamenti:
[1] http://comune.serravalle-pistoiese.pt.it/imu-tasi
[2] http://www.riscotel.it/calcoloiuc2015/?comune=I660
[3] http://comune.serravalle-pistoiese.pt.it/sites/default/files/delibera71.pdf