Via Garibaldi, 54
51034 - Serravalle Pistoiese (PT)
Piazza Gramsci, 10
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Domenica 24 gennaio 2021
Il Comune di Serravalle Pistoiese informa che il saldo relativo alla TASI o all'IMU deve essere versato entro il 16 dicembre 2014, data successivamente prorogata, solo per i residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese, al 22 dicembre 2014 con Decreto del MEF del 20/10/2014.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con comunicato n. 280 del 15 dicembre 2014 ha disposto che gli adempimenti ed i versamenti tributari nei comuni colpiti dalle alluvioni nei mesi scorsi e per i quali era stata prevista la sospensione fino al 20 dicembre 2014, devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 22 dicembre prossimo. Pertanto si conferma che il saldo relativo alla TASI e all’IMU deve essere versato entro il 22 dicembre 2014. Si informano inoltre i contribuenti che il Comune di Serravalle Pistoiese non rientra tra i comuni montani o parzialmente montani come disposto dal decreto interministeriale del 28/11/2014 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 284 del 6/12/2014. Pertanto tutti i terreni del territorio di Serravalle Pistoiese, da chiunque posseduti, per l’anno 2014 sono soggetti al pagamento dell’IMU con aliquota del 9,6 per mille. Con decreto legge del 12 dicembre 2014 è stato disposto lo slittamento al 26 gennaio 2015 dei termini di versamento dell’IMU sui terreni che precedentemente erano esenti. |
Per informazioni potete contattare telefonicamente l’Ufficio Tributi ai numeri: 0573 917219 – 0573 917211
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CALCOLO I.U.C. (T.A.S.I. - I.M.U.) ON-LINE Per aiutare i contribuenti nel calcolo dell’Imposta da versare oltre che nella compilazione e stampa del modello F24, è disponibile un calcolatore IUC on-line: http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=I660 |
INFORMATIVA T.A.S.I. – SALDO ANNO 2014
L’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall’1/1/2014, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) di cui la Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) rappresenta la componente riferita ai servizi. La tassa è carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.
Il Consiglio Comunale di Serravalle Pistoiese in data 21 maggio 2014 con delibera nr. 29 ha approvato il “Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) e con delibera nr. 30 ha “Determinato le aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.).-
Pertanto i possessori o i detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, ed aree fabbricabili così come definiti ai fini dell’IMU, sono tenuti al pagamento della seconda rata entro il 16 dicembre 2014, data successivamente prorogata, solo per i residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese, al 22 dicembre 2014 con Decreto del MEF del 20/10/2014.-
ALIQUOTE
- Aliquota del 3,3 per mille alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate per legge con le seguenti detrazioni d’imposta per scaglioni di rendita catastale:
Fasce di rendita catastale dell'abitazione e della pertinenza (in Euro) |
Importo detrazione |
Da 0 a 200 |
€ 110,00 |
da 201 a 250 |
€ 130,00 |
da 251 a 300 |
€ 160,00 |
da 301 a 350 |
€ 185,00 |
da 351 a 400 |
€ 195,00 |
da 401 a 450 |
€ 180,00 |
da 451 a 500 |
€ 165,00 |
da 501 a 550 |
€ 150,00 |
da 551 a 600 |
€ 135,00 |
da 601 a 650 |
€ 120,00 |
da 651 a 700 |
€ 105,00 |
da 701 a 750 |
€ 90,00 |
da 751 a 800 |
€ 75,00 |
da 801 a 850 |
€ 60,00 |
da 851 a 900 |
€ 45,00 |
da 901 a 950 |
€ 35,00 |
da 951 a 1000 |
€ 20,00 |
- Aliquota del 1,00 per mille a tutte le altre fattispecie imponibili ivi comprese le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ad esclusione dei fabbricati di cat. A (escluso A10) sfitti e/o a disposizione.-
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasiè dovuta dal detentore nella misura del 20% dell’imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” e cioè:
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 % ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge 23/12/96, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A (abitazioni di vario tipo) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria catastale A/10; |
160 |
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (collegi, convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari); |
140 |
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni); |
80 |
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); |
80 |
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ospedali), esclusa la categoria catastale D/5; |
65 |
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). |
55 |
Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata considerando il valore venale in Comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque non inferiore ai valori di stima deliberati dall’Amministrazione Comunale ai fini IMU. Il Comune con determina nr. 267 del 17.05.2014 ha aggiornato per l’anno 2014 i valori di stima delle aree fabbricabili incrementandoli nella misura del 0,6% (indice ISTAT dicembre 2012 - dicembre 2013) rispetto a quelli dell’anno 2013.-
VERSAMENTO
Il versamento della T.A.S.I. è in autoliquidazione, quindi al contribuente non verrà inviato alcun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo stesso utente che dovrà provvedere alla compilazione del modello F24. Il versamento a saldo della tassa deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2014, data successivamente prorogata, solo per i residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese, al 22 dicembre 2014 con Decreto del MEF del 20/10/2014, con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
CODICE CATASTALE ENTE I660
L’importo minimo al disotto del quale non è dovuto il versamento è 10 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta annuale complessivamente dovuta.-
Per il calcolo dell’importo l’Amministrazione Comunale mette a disposizione di tutti i contribuenti un servizio gratuito di consulenza, calcolo e stampa del modello F24 per il pagamento. Il servizio reso dall’ufficio tributi verrà così effettuato:
Coloro che intendono usufruire del suddetto servizio dovranno presentarsi all'Ufficio Tributi con i dati catastali degli immobili (visura catastale aggiornata, atto di compravendita o altro documento dal quale risulti la rendita catastale del fabbricato), conteggio e copia del versameto dell'acconto.
Per ogni ulteriore informazione potete contattare telefonicamente l’Ufficio Tributi ai numeri 0573 917211 – 0573 917219.-
INFORMATIVA I. M. U. - SALDO ANNO 2014
L’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall’1/1/2014, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) di cui l’imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e art. 2 del D.L. n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013. Detta disciplina è integrata dal Regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con delibera Consiglio Comunale nr. 27 del 21.05.2014.- Con il nuovo regolamento comunale viene assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita in catasto non eccedente il valore di € 500,00. Nel caso di immobili con rendita catastale superiore a € 500,00 la quota eccedente sarà soggetta al pagamento dell’IMU e l’aliquota da utilizzare per il calcolo dell’imposta dovuta sarà quella deliberata per l’abitazione principale (senza detrazione).
E’ assimilata ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani p disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.-
L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree Edificabili e terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ad eccezione di:
Il SALDO DA VERSARE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014 (data successivamente prorogata, solo per i residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese, al 22 dicembre 2014 con Decreto del MEF del 20/10/2014)
deve essere effettuato con le seguenti aliquote approvate con
delibera C.C. nr. 28 del 21.05.2014
Aliquota di base |
9,60 per mille |
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze Per abitazione principale si intende una sola unità immobiliare nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) ed il proprio nucleo familiare, ha la dimora abituale e la propria residenza anagrafica, in conformità alle risultanze anagrafiche. Detrazione per abitazione principale |
5,00 per mille
€ 300,00 |
Aliquota per fabbricati di categoria “A” (escluso A/10) sfitti e/o a disposizione |
10,60 per mille |
Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario |
9,60 per mille |
Aliquota per immobili posseduti da soggetti passivi I.R.E.S. |
9,60 per mille |
Viene applicata l’aliquota propria dell’abitazione principale e relative pertinenze anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).
BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 % ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge 23/12/96, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A (abitazioni di vario tipo) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria catastale A/10; |
160 |
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (collegi, convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari); |
140 |
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni); |
80 |
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); |
80 |
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ospedali), esclusa la categoria catastale D/5; |
65 |
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). |
55 |
Per i terreni agricolila base imponibile è costituita dal valore ottenuto moltiplicando il reddito dominicale (risultante in catasto alla data del 1° gennaio di ogni anno ) rivalutato del 25%, per i seguenti moltiplicatori:
Per le aree fabbricabilila base imponibile è determinata considerando il valore venale in Comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque non inferiore ai valori di stima deliberati dall’Amministrazione Comunale Il Comune con determina nr. 267 del 17.05.2014 ha aggiornato per l’anno 2014 i valori di stima delle aree fabbricabili incrementandoli nella misura del 0,6% (indice ISTAT dicembre 2012 - dicembre 2013) rispetto a quelli dell’anno 2013.-
Per i fabbricati di interesse storico o artisticodi cui all’art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004, nr. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le previste condizioni accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del contribuente, la baseimponibile è ridotta del 50%
DETRAZIONE
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 300,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
VERSAMENTI
Il versamento a saldo dell’imposta deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
La ripartizione dell’imposta da versare fra Stato e Comune deve essere effettuata esclusivamente per immobili accatastati nella categoria “D”, utilizzando i seguenti codici:
CODICE CATASTALE ENTE I660
L’importo minimoal disotto del quale non è dovuto il versamento è 10 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta annuale complessivamente dovuta.-
Per ogni ulteriore informazione potete contattare telefonicamente l’Ufficio Tributi ai numeri 0573 917219 – 0573 917211