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Domenica 24 gennaio 2021
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CALCOLO I.M.U. ON-LINE Per aiutare i contribuenti nel calcolo dell’Imposta da versare oltre che nella compilazione e stampa del modello F24, è disponibile un calcolatore IMU on-line: www.riscotel.it/calcimu/comuni_0515/calcimu.html?comune=I660 |
NOVITA' IMU 2013
La Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) all’art. 1 comma 380, lett. f) dispone che “è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del D.L. nr. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”.
Con Decreto Legge nr. 54 del 21.05.2013, pubblicato in G.U. nr. 117 del 21.05.2013, è stato sospeso il versamento della rata di Giugno per le seguenti categorie di immobili:
L'ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 17 GIUGNO 2013
deve essere effettuato con le seguenti aliquote approvate con delibera C.C. nr. 50 del 28.09.2012
Aliquota di base | 9,60 per mille |
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze per abitazione principale si intende una sola unità immobiliare nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) ed il proprio nucleo familiare, ha la dimora abituale e la propria residenza anagrafica, in conformità alle risultanze anagrafiche. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale, limitatamente ad una unità per singola fattispecie, le categorie C/2 (magazzini, depositi), C/6 (autorimesse, stalle, scuderie) e C/7 (tettoie aperte o chiuse). Detrazione per abitazione principale |
5,00 per mille € 300,00 |
Aliquota per abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta di primo grado a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica | 5,00 per mille |
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale | 2,00 per mille |
Aliquota per fabbricati di categoria “A” (escluso A/10) sfitti e/o a disposizione | 10,60 per mille |
Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario | 9,60 per mille |
Aliquota per immobili posseduti da soggetti passivi I.R.E.S. | 9,60 per mille |
Viene applicata l’aliquota propria dell’abitazione principale e relative pertinenze anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).
BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 % ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge 23/12/96, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A (abitazioni di vario tipo) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria catastale A/10 | 160 |
fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (collegi, convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari); | 140 |
fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni); | 80 |
fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); | 80 |
fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ospedali), esclusa la categoria catastale D/5; | 65 |
fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). | 55 |
Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal valore ottenuto moltiplicando il reddito dominicale (risultante in catasto alla data del 1° gennaio di ogni anno ) rivalutato del 25%, per i seguenti moltiplicatori:
Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata considerando il valore venale in Comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque non inferiore ai valori di stima deliberati dall’Amministrazione Comunale. Il Comune con determina nr. 290 del 17.05.2013 ha aggiornato per l’anno 2013 i valori di stima delle aree fabbricabili incrementandoli nella misura del 2,40% (indice ISTAT dicembre 2011 - dicembre 2012) rispetto a quelli dell’anno 2012.-
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004, nr. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le previste condizioni, la baseimponibile è ridotta del 50%.
DETRAZIONE
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 300,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di 50,00 € per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00.
VERSAMENTI
Il versamento in acconto dell’imposta deve essere effettuato con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
La ripartizione dell’imposta da versare fra Stato e Comune deve essere effettuata esclusivamente per immobili accatastati nella categoria “D”, utilizzando i seguenti codici: